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sabato 11 febbraio 2012

Regione Lombardia: Progetto di legge 'Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione'

La Giunta regionale, in data 10 febbraio 2012 , ha varato il Progetto di legge 'Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione', la risposta lombarda alla crisi. Un testo di 65 articoli, raggruppati attorno a 6 assi fondamentali: capitale umano (formazione e mercato del lavoro), sviluppo del territorio, ambiente, infrastrutture, reti telematiche, semplificazione della Pubblica amministrazione. L'intero pacchetto di norme è a costo zero, sia per Regione Lombardia, sia per i cittadini e per le imprese.
"Regione Lombardia in questi anni - ha spiegato il presidente Roberto Formigoni nella conferenza stampa tenuta insieme al vicepresidente e assessore all'Industria e Artigianato, Andrea Gibelli -, sempre riconoscendo che i principali spazi di manovra in materia di politica economica sono del Governo nazionale, si è tuttavia impegnata per sostenere con tutti gli strumenti a disposizione la competitività del sistema economico lombardo. Con questo progetto di legge - varato dalla Giunta dopo un confronto con i soggetti del mondo economico e sociale lombardo rappresentati nel Patto per lo Sviluppo - vogliamo utilizzare tutte le leve possibili per rendere ancora più incisive le politiche per l'impresa e il lavoro, togliere ogni freno alla crescita e ai suoi protagonisti". "Siamo consapevoli - ha aggiunto il presidente - di dare in questo modo un forte aiuto all'Italia nel suo complesso, perché ciò che fa bene alla Lombardia fa bene al Paese". E in questo senso le novità più facilmente rilevabili riguardano la contrattazione di secondo livello (art. 6) e il reclutamento degli insegnanti(art. 8).
CONTRATTAZIONE - Con l'art. 6 si agevola la contrattazione collettiva di secondo livello. Nel pieno rispetto dell'autonomia delle parti sociali la Regione si dispone a promuovere intese a livello regionale tra sindacati e imprese per introdurre, sempre a livello volontario, nuove iniziative riguardo l'accesso al mondo del lavoro, il welfare aziendale, l'organizzazione del lavoro e le politiche di ricollocazione. Tassativamente esclusa dunque qualsiasi entrata a gamba tesa, è stato ribadito, su terreni di competenza nazionale, come la discussione sull'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.
AUTONOMIA SCOLASTICA - Le "misure per sostenere l'autonomia della scuola lombarda e valorizzare la qualità dell'insegnamento" (art. 8) aprono a una maggiore libertà da parte degli istituti nella individuazione dei docenti. Nell'anno scolastico 2012-2013 si mira a consentire alle scuole statali, a livello sperimentale, di reclutare il personale docente con un concorso di istituto, i cui criteri saranno stabiliti dalla Giunta regionale in accordo con il Governo nazionale. "Il dialogo con il ministro è in corso", ha confermato Formigoni, "e mi lascia ben sperare".
SMALL BUSINESS ACT - "Anche questo Progetto di legge - ha sottolineato il vicepresidente Andrea Gibelli -, come altri già messi in campo da Regione Lombardia, è fortemente orientato allo Small Business Act. Nello specifico è utile ricordare gli articoli 47, 48 e 49. Il primo infatti ha quale finalità la riduzione degli oneri burocratico-amministrativi a carico delle Pmi, introducendo una sorta di proporzionalità degli adempimenti richiesti dagli atti normativi ed amministrativi della Regione". "Il secondo e il terzo articolo, invece ha proseguito Gibelli - prevedono azioni di orientamento e affiancamento delle piccole e medie imprese nell'applicazione di nuove disposizioni normative ed amministrative, con la possibilità di introdurre anche stage formativi della pubblica amministrazione presso le imprese. A questi articoli se ne aggiunge un altro altrettanto importante, l'articolo 55, orientato a incrementare le possibilità delle piccole-medie aziende locali di accedere alle commesse degli appalti pubblici. Finalmente quindi le micro, piccole e medie imprese lombarde saranno incentivate a partecipare agli appalti pubblici, grazie all'introduzione di un sistema di premialità per le aziende del territorio, a km 0, che, diminuendo gli spostamenti e sgravando la rete di trasporti, permettono un abbattimento delle emissioni e dei costi sociali".
(Lombardia Notizie)

Ecco la formulazione attuale degli articoli 6 e 8 del progetto di legge.
ARTICOLO 6: CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO
Dopo l’articolo 23-bis della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia) è inserito il seguente:
Art. 23-ter (Interventi a sostegno dello sviluppo e dell’occupazione)
1. La Regione promuove la crescita competitiva e l’attrattività del sistema produttivo lombardo agevolando la contrattazione collettiva di secondo livello, in coerenza con i diversi livelli previsti dai CCNL con le previsioni dell’Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e dell’articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148.
2. Ferma restando l’autonomia delle parti sociali, la Giunta regionale può promuovere accordi o intese a livello regionale tra le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, per individuare ambiti di intervento, da sviluppare volontariamente dalle parti sociali nell’ambito della contrattazione di secondo livello, con particolare riferimento all’accesso al mondo del lavoro, al welfare aziendale, all’organizzazione del lavoro e alle politiche di ricollocazione, anche attraverso il concorso responsabile e partecipato dell’impresa e degli organismi bilaterali.
3. Nell’ambito e per le finalità di cui al comma 2, la Regione destina una quota non inferiore al 20 per cento degli stanziamenti annuali previsti a sostegno dello sviluppo e dell’occupazione".
ARTICOLO 8: RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE
1. Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 2 dell’articolo 3 sono aggiunti i seguenti commi:
2 bis - A partire dall’anno scolastico 2012/2013, a titolo sperimentale, le istituzioni scolastiche statali possono organizzare concorsi differenziati a seconda del ciclo di studi, al fine di reclutare personale docente necessario a svolgere le attività didattiche annuali.
2 ter - È ammesso a partecipare alla selezione il personale docente del comparto scuola che conosca e condivida il progetto e il patto per lo sviluppo professionale, che costituiscono parte integrante del bando di concorso di ciascun istituto scolastico.
2 quater - Le modalità di espletamento del bando di concorso sono definite, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, con deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con il ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

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