Requisiti e istruzioni
specifiche di domanda per le diverse categorie di lavoratori che chiedono il
congedo parentale straordinario Covid 19, istruzioni INPS per anche per datori
di lavoro.
Il congedo parentale
straordinario previsto per l’emergenza Coronavirus – 15
giorni lavorativi non frazionabili in ore, di cui si può fruire non
consecutivamente e ripartire tra i due genitori (anche adottivi e affidatari) –
a partire dal 5 marzo da dipendenti pubblici e del privato, nonché iscritti
alla Gestione separata e autonomi iscritti all’INPS.
E’ retribuito al 50% (fino a
12 anni del figlio), aggiuntivo rispetto al congedo parentale,
non spetta se nel nucleo familiare c’è un genitore beneficiario di strumenti di
sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa,
oppure è disoccupato o non lavoratore (infatti serve autocertificazione in
questo senso).
Come fare domanda
La modalità di presentazione
della domanda cambia a seconda della tipologia di lavoratori:
- per i dipendenti del privato con
figli fino a 12 anni la procedura è la stessa del congedo parentale
ordinario, le istruzioni sono contenute nella circolare INPS
45/2020, con precisazioni e casi particolari rispetto alla norma (articoli
23 e 24 del dl 18/2020);
- per i dipendenti pubblici con
figli fino a 12 anni si presenta domanda all’amministrazione di
appartenenza, che fornisce le istruzioni;
- dipendenti con figli tra 12 e 16
anni: si fa domanda solo al datore di lavoro, che poi dovrà comunicare
all’INPS le giornate fruite nel flusso UniEmens o DMAG, utilizzando i
codici evento appositamente introdotti.
- per iscritti alla gestione
separata con figli minori di 3 anni e autonome con
figli minori di 1 anno, la domanda INPS è quella consueta del congedo
parentale;
- per iscritti alla gestione separata
e autonome oltre i limiti previsti per il congedo parentale,
e autonomi iscritti all’INPS, bisogna presentare istanza
specifica per congedo COVID-19, per periodi dal 5 marzo, inoltrata con la
procedura web del congedo parentale presto modificata a tal fine (m nel
frattempo si può fruire del congedo e presentare domanda dopo).
Attenzione:
mentre per i dipendenti è prevista la conversione automatica
dei periodi di congedo successivi al 5 marzo da ordinario a straordinario, per
le altre categorie di lavoratori le domande presentate prima del 17 marzo
(entrata in vigore del dl 18/2020), anche se la richiesta di congedo riguarda
un periodo successivo al 5 marzo, non prevede che il congedo sia
automaticamente convertito nel COVID-19. Quindi resta indennizzato al 30% e
segue tutte le altre regole ordinarie.
Dipendenti del privato
I 15 giorni sono cumulativi
fra entrambi i genitori, che decidono se e come dividerseli. Di seguito
le regole per la domanda.
Genitori di figli fino a 12
anni: si presenta richiesta INPS online e comunicazione al datore di lavoro
(come di consueto); chi era già in congedo non presenta nuova
domanda perché scatta la conversione automatica (e i datori di lavoro non
dovranno computare tali periodi a titolo di congedo parentale).
Per chi aveva esaurito
i congedi ordinari la procedura web è ancora da aggiornare; nel
frattempo, i datori di lavoro devono consentire la fruizione del congedo
COVID-19 e provvedere al pagamento della relativa indennità, fermo restando
l’onere per i genitori, non appena completato l’adeguamento informatico, di
presentare apposita istanza.
Per i datori di
lavoro: per i giorni di congedo già fruiti dal 5 al 25 marzo (data di
pubblicazione della circolare INPS), bisogna compilare i flussi di denuncia
utilizzando esclusivamente i codici evento e i codici conguaglio COVID-19
(elencati nella circolare
INPS). Devono anche anticipare l’indennità pari al 50% della
retribuzione, nei casi in cui sia prevista. Per i casi di pagamento diretto,
l’indennità è erogata dall’INPS.
Lavoratori in gestione
separata e autonomi iscritti INPS
Anche in questo caso,
vengono previste maggiori tutele rispetto al congedo parentale ordinario, che
riguardano sia le nuove percentuali per fasce di età (figli fino a 12 anni) sia
la tutela oltre i massimali.
- Per i lavoratori in gestione
separata, l’indennità è pari al 50% di 1/365 del reddito, individuato
secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione
dell’indennità di maternità. Il congedo ordinario, invece, è al 30% e
limitato ai figli fino a tre anni.
- Per gli autonomi iscritti
all’INPS, l’indennità è pari al 50% della retribuzione convenzionale
giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia
di lavoro autonomo svolto. La tutela prevista in caso di fruizione di
congedo parentale ordinario è invece al 30% e solo per i figli fino a 1
anno di età.
In pratica, il congedo
COVID-19 introduce una tutela per i genitori di figli fino ai 12 anni che non
possono fruire del congedo parentale e, nello specifico:
- per i genitori iscritti alla
Gestione separata che abbiano già raggiunto i limiti individuali
e di coppia previsti dalla specifica normativa sul congedo parentale,
ossia 6 mesi per minori di 3 anni di età;
- per le lavoratrici autonome
iscritte all’INPS che abbiano già raggiunto il limite individuale
previsto dalla specifica normativa sul congedo Requisiti e istruzioni
specifiche di domanda per le diverse categorie di lavoratori che chiedono
il congedo parentale straordinario Covid 19, istruzioni INPS per anche per
datori di lavoro.
- Il congedo parentale
straordinario
- previsto per l’emergenza Coronavirus – 15
giorni lavorativi non frazionabili in ore, di cui si può fruire non
consecutivamente e ripartire tra i due genitori (anche adottivi e
affidatari) – a partire dal 5 marzo da dipendenti pubblici e del privato,
nonché iscritti alla Gestione separata e autonomi iscritti all’INPS.
- Congedi
straordinari Coronavirus al via: la guida INPS
- E’ retribuito al 50% (fino a 12 anni del
figlio), aggiuntivo rispetto al congedo parentale,
non spetta se nel nucleo familiare c’è un genitore beneficiario di
strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione
dell’attività lavorativa, oppure è disoccupato o non lavoratore (infatti
serve autocertificazione in questo senso).
- Come fare domanda
- La modalità di presentazione della
domanda cambia a seconda della tipologia di lavoratori:
- per i dipendenti del privato con
figli fino a 12 anni la procedura è la stessa del congedo parentale
ordinario, le istruzioni sono contenute nella circolare INPS
45/2020, con precisazioni e casi particolari rispetto alla norma (articoli
23 e 24 del dl 18/2020);
- per i dipendenti pubblici con
figli fino a 12 anni si presenta domanda all’amministrazione di
appartenenza, che fornisce le istruzioni;
- dipendenti con figli tra 12 e 16
anni: si fa domanda solo al datore di lavoro, che poi dovrà comunicare
all’INPS le giornate fruite nel flusso UniEmens o DMAG, utilizzando i
codici evento appositamente introdotti.
- per iscritti alla gestione
separata con figli minori di 3 anni e autonome con
figli minori di 1 anno, la domanda INPS è quella consueta del congedo
parentale;
- per iscritti alla gestione
separata e autonome oltre i limiti previsti per il congedo
parentale, e autonomi iscritti all’INPS, bisogna
presentare istanza specifica per congedo COVID-19, per periodi dal 5
marzo, inoltrata con la procedura web del congedo parentale presto
modificata a tal fine (m nel frattempo si può fruire del congedo e
presentare domanda dopo).
- Attenzione:
mentre per i dipendenti è prevista la conversione automatica
dei periodi di congedo successivi al 5 marzo da ordinario a straordinario,
per le altre categorie di lavoratori le domande presentate prima del
17 marzo (entrata in vigore del dl 18/2020), anche se la richiesta di
congedo riguarda un periodo successivo al 5 marzo, non prevede che il
congedo sia automaticamente convertito nel COVID-19. Quindi resta
indennizzato al 30% e segue tutte le altre regole ordinarie.
- Dipendenti del privato
- I 15 giorni sono cumulativi fra entrambi
i genitori, che decidono se e come dividerseli. Di seguito le regole per
la domanda.
- Genitori di figli fino a 12 anni: si
presenta richiesta INPS online e comunicazione al datore di lavoro (come
di consueto); chi era già in congedo non presenta nuova
domanda perché scatta la conversione automatica (e i datori di lavoro non
dovranno computare tali periodi a titolo di congedo parentale).
- Per chi aveva esaurito i congedi
ordinari la procedura web è ancora da aggiornare; nel frattempo,
i datori di lavoro devono consentire la fruizione del congedo COVID-19 e
provvedere al pagamento della relativa indennità, fermo restando l’onere
per i genitori, non appena completato l’adeguamento informatico, di
presentare apposita istanza.
- Per i datori di lavoro: per
i giorni di congedo già fruiti dal 5 al 25 marzo (data di pubblicazione
della circolare INPS), bisogna compilare i flussi di denuncia utilizzando
esclusivamente i codici evento e i codici conguaglio COVID-19 (elencati
nella circolare
INPS). Devono anche anticipare l’indennità pari al 50% della
retribuzione, nei casi in cui sia prevista. Per i casi di pagamento
diretto, l’indennità è erogata dall’INPS.
- Lavoratori in gestione separata e
autonomi iscritti INPS
- Anche in questo caso, vengono previste
maggiori tutele rispetto al congedo parentale ordinario, che riguardano
sia le nuove percentuali per fasce di età (figli fino a 12 anni) sia la
tutela oltre i massimali.
- Per i lavoratori in gestione
separata, l’indennità è pari al 50% di 1/365 del reddito, individuato
secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione
dell’indennità di maternità. Il congedo ordinario, invece, è al 30% e
limitato ai figli fino a tre anni.
- Per gli autonomi iscritti
all’INPS, l’indennità è pari al 50% della retribuzione convenzionale
giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia
di lavoro autonomo svolto. La tutela prevista in caso di fruizione di
congedo parentale ordinario è invece al 30% e solo per i figli fino a 1
anno di età.
- In pratica, il congedo COVID-19
introduce una tutela per i genitori di figli fino ai 12 anni che non
possono fruire del congedo parentale e, nello specifico:
- per i genitori iscritti alla
Gestione separata che abbiano già raggiunto i limiti individuali
e di coppia previsti dalla specifica normativa sul congedo parentale,
ossia 6 mesi per minori di 3 anni di età;
- per le lavoratrici autonome
iscritte all’INPS che abbiano già raggiunto il limite individuale
previsto dalla specifica normativa sul congedo parentale, ossia 3 mesi per
minori di 1 anno di età;
- per i lavoratori autonomi
iscritti all’INPS a cui non è riconosciuta la tutela del congedo
parentale.
- Con riferimento ai soggetti iscritti
alla Gestione separata, sono ammessi i parasubordinati
con rapporto attivo e i liberi professionisti titolari di
partita IVA attiva, o componenti di studi associati o
società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo
53, comma 1, del Dpr 917/1986, non coperti da altre forme di
previdenza obbligatoria.
- I periodi di congedo sono coperti
da contribuzione figurativa, per l’autorizzazione non è
prevista la sussistenza dei requisiti di un minimo contributivo e della
regolarità contributiva.
- La circolare INPS contiene istruzioni
dettagliate per i datori di lavoro in relazione a codici tributo da
utilizzare e procedure Uniemens. Capitoli specifici sono dedicati ai
genitori di figli con handicap grave ai sensi della legge
104/1992, per i quali sono previsti congedi specifici.
- parentale, ossia 3 mesi per minori di 1
anno di età;
- per i lavoratori autonomi
iscritti all’INPS a cui non è riconosciuta la tutela del congedo
parentale.
Con riferimento ai soggetti
iscritti alla Gestione separata, sono ammessi i
parasubordinati con rapporto attivo e i liberi professionisti titolari
di partita IVA attiva, o componenti di studi associati o
società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53,
comma 1, del Dpr 917/1986, non coperti da altre forme di previdenza
obbligatoria.
I periodi di congedo sono
coperti da contribuzione figurativa, per l’autorizzazione non è
prevista la sussistenza dei requisiti di un minimo contributivo e della
regolarità contributiva.
La circolare INPS contiene
istruzioni dettagliate per i datori di lavoro in relazione a codici tributo da
utilizzare e procedure Uniemens. Capitoli specifici sono dedicati ai genitori
di figli con handicap grave ai sensi della legge
104/1992, per i quali sono previsti congedi specifici.
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