Associazione Istruzione Unita Scuola





martedì 26 aprile 2011

Calendario Scolastico Regionale 2011/2012

USR per la Lombardia

Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 6125
Milano, 6 giugno 2011

Oggetto: Calendario scolastico a.s. 2011/12 – precisazioni

La definizione del calendario scolastico non rappresenta un mero adempimento burocratico. Attraverso questo strumento, infatti, si costruisce un tassello del più ampio patto educativo che la scuola sigla con gli studenti e con le loro famiglie.

Ciò richiede non solo chiarezza e regole certe per quanto riguarda l’inizio, le interruzioni e la fine dell’attività didattica, ma la finalizzazione della progettazione autonoma delle scuole al miglioramento degli apprendimenti.

La Delibera della Giunta Regionale della Lombardia n° IX/ 1575 del 20/4/2011 ottempera alle indicazioni dell’articolo 138, comma 1 lettera d, del decreto legislativo 112/1998, in base al quale “ai sensi dell’articolo 118, comma secondo, della Costituzione” la “funzione amministrativa” relativa alla “determinazione del calendario scolastico” è delegata specificamente alle Regioni.

Il medesimo decreto legislativo definisce, all’articolo 136 comma 1, la programmazione e la gestione amministrativa come “l’insieme delle funzioni e dei compiti volti a consentire la concreta e continua erogazione del servizio di istruzione”.

L’intervento regionale, e a maggior ragione l’autonomia delle istituzioni scolastiche, tengono inoltre conto: dei parametri previsti dalla normativa generale in materia di ordinamenti, che fissa il numero minimo di giorni di lezione e il monte ore annuale dei percorsi; delle disposizioni nazionali in materia di esami di Stato, di esami integrativi e di scrutini per gli studenti della secondaria di secondo grado con giudizio sospeso.

Necessario è altresì il raccordo con gli enti erogatori di servizi connessi alle attività didattiche (trasporto, mensa, etc.) e con gli enti territoriali competenti ad assicurare servizi per il diritto allo studio, di cui all’articolo 7, comma 2 della Legge Regionale 19/2007.

L’iter della definizione dell’orario settimanale, prevede, come noto, la delibera del Collegio docenti sui criteri didattici di formulazione dell’orario, esplicitati anche nel POF, e di scelta della durata dell’unità di lezione all’interno del quadro definito dal Consiglio di istituto, la delibera del Consiglio di Istituto sull’orario settimanale e sull’orario di inizio e fine delle lezioni giornaliere, tenuto conto delle necessità organizzative interne ed esterne (come ad esempio i trasporti e il servizio mensa, ove esistente, esperite tutte le possibili azioni di coordinamento con gli Enti e le Società locali), la disposizione da parte del capo di istituto dell’orario scolastico comprensivo della definizione delle modalità dell’eventuale recupero del tempo scuola per gli alunni e del tempo lavoro per i docenti, previa acquisizione della compatibilità dell’unità oraria prescelta con l’attuazione del POF di istituto.

Si ricorda che tanto nei quadri orari dei percorsi previgenti quanto nei quadri orari di nuovo ordinamento, definiti dai decreti di revisione degli ordinamenti, l’unità di riferimento è l’ora (60 minuti). Pertanto la formulazione dell’orario settimanale è basata sulla scelta sia dell’articolazione delle lezioni/attività, sia della durata dell’unità di lezione.

L’adozione nell’ambito dell’offerta formativa di unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria è pienamente legittima, ma non può in alcun caso ridurre l’orario obbligatorio annuale (definito in base al monte orario annuale e all’applicazione delle quote di autonomia) attuato nel calendario scolastico e deve prevedere il recupero anche delle eventuali residue frazioni di tempo, sulle rispettive classi e per disciplina, rispettando eventualmente la quota di autonomia se applicata.

Ciò detto, restano ovviamente ferme tutte le opportunità previste dal DPR 275/99 in merito a forme di didattica modulare, non basate su scansione settimanale, con possibilità di concentrazione di alcune attività che richiedono intensità di apprendimento o svolgimento extrascolastico. A tale proposito si ricorda che in base al CCNL del Comparto scuola l’orario di insegnamento, anche in riferimento al completamento dell’orario obbligatorio, può essere articolato sulla base della programmazione annuale delle attività e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile su base plurisettimanale in misura, di norma, non eccedente le quattro ore.

Si ritiene opportuno, anche sulla scorta delle esperienze degli anni precedenti e dei quesiti pervenuti, esporre alcuni necessari, ulteriori chiarimenti che integrano la predetta delibera regionale.

Scuola dell’infanzia

La delibera regionale stabilisce “per la scuola dell’infanzia la data di inizio delle attività didattiche il giorno lunedì 5 settembre 2011 e la data di termine, in modo uniforme e vincolante, delle stesse attività il giorno sabato 29 giugno 2012”.

Si configura dunque, per la sola scuola dell’infanzia, la possibilità di posticipare l’avvio dell’Anno Scolastico prossimo.

Contestualmente, fatti salvi i 200 giorni minimi di lezione in ogni ordine e grado di scuola, si fa presente che il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, all’articolo 2, comma 5, che ridefinisce l’orario di funzionamento delle scuole dell’infanzia in 25, 40 o fino a 50 ore settimanali, definito in base alle richieste delle famiglie e coerentemente alla dotazione organica assegnata alla scuola, supera, in quanto normativa juniore, quanto stabilito dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 all’articolo 3, che fissava l’orario annuale delle attività educative per le scuole dell’infanzia in un massimo di 1700 ore.

Ciò è per altro ribadito nella stessa Circolare Ministeriale n. 21 del 14 marzo 2011, secondo la quale”la scuola dell’infanzia è disciplinata dall’art. 2 del Regolamento sul primo ciclo approvato con DPR 20.3.2009 n° 89”.

In virtù di ciò, qualora le scuole dell’infanzia optassero per un posticipo dell’avvio delle attività oltre il 5 settembre p.v., come definito dalla Giunta Regionale, dovrebbero giustificare tali giornate di sospensione con compensazioni in altre attività (gite, feste, attività di orientamento ecc, svolte oltre l’orario ordinario di servizio) o con recuperi delle ore non svolte, indipendentemente dal monte ore annuale complessivo.

Scuola primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado

Il principio della compensazione e del recupero vale, ovviamente, per tutti gli ordini e gradi di scuola.

Tutti gli adattamenti del calendario scolastico deliberati nelle Istituzioni Scolastiche del primo e secondo ciclo di istruzione hanno, infatti, finalità eminentemente didattiche.

Si ribadiscono pertanto le indicazioni espresse nella nota dell’Ufficio Scolastico Regionale del 9 giugno 2010 R.U. 9084 e si ribadisce che gli adattamenti non possono contemplare la chiusura delle scuole per ponti, vacanze e affini, oltre alle giornate già espressamente indicate dal calendario nazionale, come adottato dalla Regione Lombardia.

L’autonomia delle istituzioni scolastiche si esplicita infatti nella predisposizione di una offerta formativa ampia, articolata, peculiare, che trova nel calendario scolastico uno degli strumenti di intervento e che ha come unico obiettivo una progettualità finalizzata al raggiungimento dei più elevati obiettivi di apprendimento da parte degli studenti.

La delibera regionale fissa inoltre in modo “uniforme e vincolante la data di inizio e termine delle lezioni rispettivamente il giorno lunedì 12 settembre 2011 e sabato 9 giugno 2012” precludendo in tal modo la possibilità di posticipi o anticipi dei predetti termini.

Non pare inutile sottolineare che i Consigli di Istituto non possono sospendere le attività didattiche senza che siano state preventivamente giustificate e debitamente motivate dai Collegi Docenti le compensazioni o i recuperi, poiché ciò configurerebbe danno al pubblico erario per la mancata prestazione lavorativa del personale, interruzione di pubblico servizio nonché un danno evidente alle famiglie.

Quand’anche gli Organi Collegiali deliberassero in maniera difforme da quanto sopra esplicitato i Dirigenti Scolastici non potranno dar corso a delibere illegittime.

Il direttore generale
Giuseppe Colosio



«La Regione ha approvato il calendario scolastico regionale che stabilisce la data di inizio e di fine delle lezioni e i giorni di sospensione delle attività didattiche per l'anno 2011/2012 nelle scuole della Lombardia.
Queste le date di inizio e di fine delle lezioni e delle attività didattiche sul territorio regionale:
lunedì 5 settembre 2011, inizio delle attività didattiche per la scuola dell'infanzia;
lunedì 12 settembre 2011, inizio lezioni per tutti gli ordini e gradi di istruzione e percorsi formativi;
sabato 9 giugno 2012, termine lezioni per tutti gli ordini e gradi d’istruzione e percorsi formativi;
venerdì 29 giugno 2012, termine delle attività didattiche per la scuola dell’infanzia.
Rientra nell’autonomia delle istituzioni scolastiche e formative la possibilità di stabilire l’articolazione dell’attività didattica e gli adattamenti del calendario scolastico d'istituto, nel rispetto di quanto previsto dal calendario regionale.
Inoltre le scuole dovranno tener conto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie, prevedere un accordo con gli enti territoriali competenti che devono assicurare i servizi per il diritto allo studio e fornire apposita informazione agli studenti e alle loro famiglie non oltre l’avvio delle lezioni.
Ecco la Delibera n.1575 del 20 aprile 2011 - Calendario scolastico 2011/12 (362 KB) PDF»
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