TENUTO CONTO che con sentenza n. 80 del 22 febbraio 2010 n. 80 la Corte
Costituzionale sancisce la illegittimità dell’art. 2, c. 413, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei
posti degli insegnanti di sostegno e dell’art. 2, c. 414, della legge n. 244 del
2007, nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27
dicembre 1997, n. 449, di assegnare insegnanti di sostegno in deroga alle classi
in cui sono presenti studenti con disabilità grave, una volta utilizzati gli
strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente
RAVVISATA la necessità di autorizzare - ai sensi del citato art. 9, c. 15, del D.L. n.78/2010, convertito dalla legge 122/2010 - posti di sostegno in deroga al contingente autorizzato nell’organico di fatto dell’a.s. 2010/2011
per l’a.s. 2010/2011, sono autorizzati ulteriori n. 490 posti di sostegno in deroga al contingente già determinato con la propria nota del 28 luglio 2010, prot. n. 12677
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